Riportiamo le seguenti DEFINIZIONI Ai sensi della Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’Apicoltura”:
Apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari
Arnia: il contenitore per api
Alveare: l’arnia contenente una famiglia di api
Apiario: un insieme unitario di alveari
Postazione: il sito di un apiario
Proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli alveari
Allevamento: uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario
Nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno.
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’: in base all’art.6 della Legge n.313/2004 chiunque entri in possesso di alveari deve dichiarare l’inizio dell’attività di apicoltura entro 20 giorni.
La pratica di prima registrazione è differenziata tra: allevamento da reddito o allevamento per autoconsumo.
Allevamento da Reddito: In applicazione del Reg. (CE) 852/2004 l’apicoltore deve notificare al SUAP del comune ove ha sede legale l’azienda, l’inizio di tale attività.
Nel caso in cui l’apicoltore intenda svolgere attività di smielatura presso la sua azienda, allegherà la planimetria dei locali e la relazione tecnica, in cui specificherà il tipo di attività che intende svolgere. Se si avvale di altra mieleria, indicherà nome del proprietario ed indirizzo dei locali, tipo di rapporto.
Successivamente l’allevatore presenterà alla ASL il registro dei trattamenti veterinari (conforme ad Art.15 D.Lvo158/2006 e Art.79 D.Lvo 193/2006) per la sua vidimazione.
Allevamento per Autoconsumo: l’apicoltore dichiara l’inizio dell’attività accedendo al sistema della BDA ( Banca Dati Nazionale Apistica www.vetinfo.sanita.it), autonomamente o tramite suo delegato (es. Associazione, consulente, altro apicoltore), facendo richiesta di Codice Identificativo Univoco (che sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l’attività di apicoltura del proprietario di alveari indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari) alla ASL di residenza.
CENSIMENTO ANNUALE : Ogni anno, dal 1 novembre al 31 dicembre, ogni apicoltore deve effettuare il censimento nel sistema BDA, denunciando la consistenza degli alveari detenuti, la loro ubicazione, specificata dalle coordinate geografiche latitudine e longitudine. Nel caso che non ci siano state variazioni rispetto al numero ed all’ubicazione degli alveari, l’apicoltore provvederà a confermare le informazioni già esistenti nel sistema ( conferma annualità precedente). Nel caso di temporanea interruzione di attività, l’apicoltore che intenda mantenere l’iscrizione in BDA, deve ugualmente effettuare il censimento annuale dichiarando il possesso di zero alveari per l’anno di riferimento. Questa registrazione è indispensabile per accedere ai finanziamenti nazionali e dell’Unione Europea per l’apicoltura.
MOVIMENTAZIONE ALVEARI: Ogni apicoltore è tenuto a registrare in BDA gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione di un nuovo apiario, entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento.
COMPRAVENDITA DI MATERIALE VIVO: La compravendita di alveari, sciami /nuclei, pacchi d’api, api regine, deve esser notificata dall’apicoltore nel sistema BDA contestualmente alla cessione/acquisto.
CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’:
Allevamento da reddito: bisogna comunicare al SUAP la cessazione dell’attività entro 30 giorni dalla cessazione.
Allevamento da autoconsumo: l’Apicoltore comunica la cessazione attività attraverso il sistema BDA, entro 30 giorni dalla cessazione.
MORIA/SPOPOLAMENTO DEGLI ALVEARI: l’apicoltore che osservi moria o spopolamento anomalo dei propri alveari riconducibile a sospetto di avvelenamento da fitosanitari o a patologie delle api è tenuto a comunicarlo con assoluta celerità alla ASL dove sono ubicati gli alveari.