APICOLTURA BIOSOSTENIBILE

Adempimenti

APIS Puglia

Riportiamo le seguenti DEFINIZIONI Ai sensi della Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’Apicoltura”:

Apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari

Arnia: il contenitore per api

Alveare: l’arnia contenente una famiglia di api

Apiario: un insieme unitario di alveari

Postazione: il sito di un apiario

Proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli alveari

Allevamento: uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario

Nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno.

 

 

 

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’: in base all’art.6 della Legge n.313/2004 chiunque entri in possesso di alveari deve dichiarare l’inizio dell’attività di apicoltura entro 20 giorni.

La pratica di prima registrazione è differenziata tra: allevamento da reddito o allevamento per autoconsumo.

 

Allevamento da Reddito: In applicazione del Reg. (CE) 852/2004 l’apicoltore  deve notificare al SUAP del comune ove ha sede legale l’azienda, l’inizio di tale attività.

 

Nel caso in cui l’apicoltore intenda svolgere attività di smielatura presso la sua azienda, allegherà la planimetria dei locali  e la relazione tecnica,  in cui specificherà il tipo di attività che intende svolgere. Se si avvale di altra mieleria, indicherà nome del proprietario ed indirizzo dei locali,  tipo di rapporto.

Successivamente l’allevatore presenterà alla ASL  il registro dei trattamenti veterinari (conforme ad Art.15 D.Lvo158/2006 e Art.79 D.Lvo 193/2006) per la sua vidimazione.

 

Allevamento per Autoconsumo: l’apicoltore dichiara l’inizio dell’attività  accedendo al sistema della BDA ( Banca Dati Nazionale Apistica www.vetinfo.sanita.it), autonomamente o tramite suo delegato (es. Associazione, consulente, altro apicoltore), facendo richiesta di Codice Identificativo Univoco (che sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l’attività di apicoltura del proprietario di alveari indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari) alla ASL di residenza.

 

CENSIMENTO ANNUALE : Ogni anno,  dal 1 novembre  al 31 dicembre, ogni apicoltore deve effettuare il censimento nel sistema BDA, denunciando la consistenza degli alveari detenuti, la loro ubicazione, specificata dalle coordinate geografiche latitudine e longitudine. Nel caso che non ci siano state variazioni  rispetto al numero ed all’ubicazione degli alveari, l’apicoltore provvederà a confermare le informazioni già esistenti nel sistema ( conferma annualità precedente). Nel caso di temporanea interruzione di attività, l’apicoltore che intenda mantenere l’iscrizione in BDA, deve ugualmente effettuare il censimento annuale dichiarando il possesso di zero alveari per l’anno di riferimento. Questa registrazione è indispensabile per accedere ai finanziamenti nazionali e dell’Unione Europea per l’apicoltura.

 

MOVIMENTAZIONE ALVEARI: Ogni apicoltore è tenuto a registrare in BDA gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione di un nuovo apiario, entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

COMPRAVENDITA DI MATERIALE VIVO: La compravendita di alveari, sciami /nuclei, pacchi d’api, api regine, deve esser notificata dall’apicoltore nel sistema BDA contestualmente alla cessione/acquisto.

 

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’:

Allevamento da reddito: bisogna comunicare al SUAP la cessazione dell’attività entro 30 giorni dalla cessazione. 

Allevamento da autoconsumo: l’Apicoltore comunica la cessazione attività attraverso il sistema BDA, entro 30 giorni dalla cessazione.

 

MORIA/SPOPOLAMENTO DEGLI ALVEARI: l’apicoltore che osservi moria o spopolamento anomalo dei propri alveari riconducibile a sospetto di avvelenamento da fitosanitari o a patologie delle api è tenuto a comunicarlo con assoluta celerità alla ASL dove sono ubicati gli alveari.